Sì: basta compilare la scheda “SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’OTTO, DEL CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL’IRPEF” del modello CU, Certificazione Unica (l’ex CUD), consegnata dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico.
Potrai inserire il nostro codice fiscale e la tua firma nel riquadro del “Finanziamento della Ricerca Sanitaria” e inviarla per via telematica oppure consegnare la scheda cartacea in busta chiusa presso un ufficio postale o tramite un intermediario abilitato (CAF, commercialista, datore di lavoro, ecc).
Sulla busta ricordati di scrivere “Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF” (anche se hai scelto di destinare solo il 5 per mille) insieme al tuo cognome, nome e codice fiscale.
Assolutamente sì! Sono tre strumenti diversi e separati: la scelta di destinazione del 5 per mille non sostituisce quella dell’8 per mille (destinata allo Stato o alle Confessioni Religiose) né quella del 2 per mille (destinata ai Partiti Politici o alle Associazioni Culturali).
Queste modalità non sono alternative fra loro e una persona può quindi decidere di devolvere a chi preferisce le tre quote della sua IRPEF.
Ci sono diverse scadenza a seconda del modello per la dichiarazione dei redditi che utilizzi:
• Entro il 15 giugno è possibile presentare la domanda al sostituto d’imposta.
• Entro il 30 settembre è possibile presentare direttamente all’Agenzia delle Entrate, al CAF o al professionista la domanda.
Hai dubbi o domande? Scrivi a donazioni@policlinico.mi.it
Puoi scegliere se fare un bonifico o fare la donazione online.
Con PagoPa puoi scegliere comodamente il tuo metodo di pagamento preferito tra: carta di credito o debito, carta prepagata, conto corrente bancario, Bancomat Pay, Paypal, Satispay, etc.
Sì, sarai ricontattato dal Team della dr.ssa Bottanelli.
Si puoi esprimere una preferenza riguardo all’area di destinazione della tua donazione. Puoi scegliere tra Ricerca scientifica, Assistenza , Beni Culturali e Altro.
I contributi devono essere versati attraverso il sistema bancario o postale, allegando alla propria dichiarazione dei redditi, il documento idoneo attestante il versamento effettuato (es. contabile bancaria, estratto conto, vaglia postale).
Non è quindi ammessa deducibilità per i contributi versati in contanti.
Facendo una donazione al Policlinico potrai realizzare interventi concreti per la crescita della Ricerca oltre a migliorare la tua Responsabilità Sociale d’Impresa e beneficiare di detrazioni fiscali.
Puoi scegliere di sostenere il Policlinico in diversi modi:
Scopri tutto cliccando su questo link: https://www.policlinico.mi.it/beniculturali/sostienici
Puoi scrivere a donazioni@policlinico.mi.it
Sempre, a partire dai 18 anni.
Il testamento ordinario comprende le figure del testamento olografo (cioè scritto a mano dal testatore) e del testamento per atto di notaio (pubblico o segreto).
È il testamento scritto interamente di proprio pugno (non al computer o a macchina da scrivere), è essenziale l’apposizione della data e la firma. Dovrà essere conservato in luogo sicuro, meglio se consegnato ad una persona di fiducia o ad un notaio.
È il testamento dettato al notaio. Il testamento pubblico è conservato dal notaio nei propri atti.
Certo, può farlo con l’intervento di un notaio. Il notaio può trascrivere le sue volontà in presenza di due testimoni.
Sì, esiste una quota cosiddetta “legittima” che per legge deve essere destinata ai
parenti in linea diretta: i figli e il coniuge. La quota “disponibile” invece è quella che può essere destinata a chi si preferisce.
Sì. Qualunque situazione familiare si abbia, è sempre possibile destinare una parte del proprio patrimonio, la cosiddetta “quota disponibile”, a soggetti diversi.
Il coniuge e il coniuge separato hanno gli stessi diritti alla successione. Con la
sentenza di divorzio cessa ogni diritto all’eredità del coniuge.
Sì, i beni indicati nel testamento verranno destinati come da volontà testamentarie, i restanti beni andranno agli eredi legittimi, secondo quanto disposto dal Codice Civile.
Sì, è possibile scegliere specificamente quale bene destinare alle singole persone o ai singoli enti, o in che percentuale ripartire il valore di un bene.
Sì, è possibile farlo. Le polizze assicurative non entrano nell’asse ereditario e quindi sono gestite a totale discrezione del testatore.
Beni di qualsiasi natura come somme di denaro, titoli, beni mobili o beni immobili come appartamenti o terreni.
No, lo Stato agevola i lasciti solidali eliminando le imposte quando i destinatari sono enti non profit.
Per “legato” si intende una disposizione a titolo particolare, come per esempio “lascio la mia casa al signor X”. L’ “eredità” invece è una disposizione a titolo universale e può riguardare l’intero patrimonio o una parte, per esempio “lascio la metà dei miei beni al signor X”.
No. È consigliabile quando la propria situazione patrimoniale è particolarmente complessa e le disposizioni testamentarie sono molto articolate.
L’esecutore testamentario è una persona designata dal testatore nel proprio
testamento, che avrà il compito di dar seguito alle disposizioni testamentarie.
L’esecutore è una persona di fiducia del testatore che non necessariamente deve avere specifiche competenze. Non è obbligatorio nominare un esecutore ma può essere opportuno qualora la propria situazione patrimoniale sia articolata e vi sia più di un beneficiario.
È sempre possibile aggiungere e modificare le disposizioni nello stesso testo, non è possibile cancellarle. Potrebbe essere opportuno redigere un nuovo testamentoquando le modifiche cambiano in forma importante le proprie disposizioni. In questo caso è bene scrivere “revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria”.
Non necessariamente, salvo il caso in cui si intenda fare un testamento “pubblico”.
È opportuno rivolgersi al notaio in casi particolarmente delicati e complessi e
quando si desidera una consulenza professionale.
No. L’originale del testamento olografo può essere custodito da qualunque persona di fiducia del testatore. È importante che dopo la scomparsa del testatore, il documento sia consegnato a un notaio che provvederà alla sua pubblicazione.
La fotocopia testimonia l’esistenza di un originale, ma non ha di per sé alcun valore.
Per essere valido, il testamento olografo deve essere scritto integralmente a mano dal testatore, che non potrà avvalersi né della collaborazione grafica di un altro soggetto, né dell’utilizzo di mezzi meccanici (es. computer). Inoltre è essenziale che venga indicata la data (giorno, mese e anno) in cui il testamento è stato scritto e venga apposta la firma (nome e cognome) in fondo all’atto.
Il testamento orale, cioé rilasciato a voce anziché per iscritto, è valido solo se fatto in presenza di un notaio o se dettato a terzi in particolari circostanze e consegnato al notaio. Per evitare di fare errori o di violare diritti delle persone che hanno diritto a quote minime previste per legge (coniuge e figli), si consiglia di consultare sempre un notaio spiegando bene la situazione familiare e patrimoniale prima di procedere.